Il
premier Giuseppe Conte ha firmato ieri in serata il Decreto
del 22 marzo che riguarda l'ulteriore inasprimento delle restrizioni
anti coronavirus su tutto il territorio nazionale, riassumibili in
uno stop delle attività produttive non indispensabili fino al al 3
aprile a partire da lunedì 23 marzo.
Pubblico
qui l'intero testo, comprensivo dell'allegato che elenca le attività
non sospese.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio
2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
Vista
l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista
l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute
del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato
che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
Vista
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale;
Ritenuto
necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Considerato,
inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono
necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto
conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui
all’art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del
28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su
proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività
culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie,
nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni;
DECRETA:
1.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le
seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti
emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il
Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti
del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le
parti sociali.
4.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente
decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il
25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art.
2.
(Disposizioni finali)
(Disposizioni finali)
1.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del
23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si
applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste
dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui
termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi
prorogati al 3 aprile 2020.
2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni
a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma,
22 MARZO 2020
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL
MINISTRO DELLA SALUTE



Nessun commento:
Posta un commento