Tutta
la penisola italiana è diventata zona arancione, ossia zona
protetta. Con queste parole il premier Conte ha annunciato ieri sera
in conferenza stampa la prossima firma di un nuovo decreto, che è
già entrato in vigore dalla giornata di oggi martedì 10 marzo e
avrà effetto fino al 3 aprile. Non ci sono più distinzioni tra zona
rossa o gialla, ma un unico paese unito dal motto “io resto a
casa”, che riassume così le restrizioni fino ad ora applicate
alla Lombardia ed alle altre 14 provincie del nord.
Il
decreto prevede in breve:
- divieto di spostamento su tutto il territorio a meno di tre circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità, motivi di salute”. Sarà accettata l’autocertificazione, che diventa reato in caso di false dichiarazioni.
- Scuole e università chiuse fino al 3 aprile su tutto il territorio italiano.
- Attività sportive completamente sospese, compreso il campionato di calcio.
- Divietò di assembramento all’aperto ed in locali aperti al pubblico.
- Nessuna limitazione per ora ai trasporti pubblici, per aiutare il paese a continuare le attività lavorative.
- Bar e ristoranti dovranno chiudere alle ore 18. Saranno chiuse le medie e grandi strutture commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
“Sono
pienamente consapevole della gravità e della responsabilità” ha
dichiarato Conte - ”Ma non possiamo più permetterci di
abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilità e tutti
l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me. La decisione giusta oggi è
di restare a casa. Il futuro nostro è nelle nostre mani”.
La
difficile decisione si è resa necessaria per il rapido peggioramento
della diffusione del Coronavirus: a fronte di un numero complessivo
di contagiati pari a 9.172, le persone attualmente positive sono
7.985, con un nuovo balzo di 1.598 rispetto al giorno precedente,
pari ad un +25%. Sono ben 733 quelli ricoverati in terapia intensiva,
83 in più rispetto a ieri (+12,7%).
Questo il testo
completo del Decreto firmato nella notte tra il 9 e 10 marzo 2020, che estende le misure dell'Art. 1 del Dpcm dell'8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale:
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Considerato che
l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di
rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Considerati
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero
territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato,
inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono
necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del
Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione,
della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione,
per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le
autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni;
Decreta:
Art.
1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero
territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d)
dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse,
soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e
non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in
vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni
nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo
svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di
pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive,
a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie
svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia
possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un
metro;».
Art.
2
Disposizioni finali
Disposizioni finali
1. Le
disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10
marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di
efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre
effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili
con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo
2020
Il Presidente del
Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della
salute Speranza
Registrato
alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, reg.ne n. 421
Su
www.governo.it il video completo
della conferenza stampa di Conte.

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