Con estrema tristezza e molti dubbi pubblico l'intero Decreto firmato da Giuseppe Conte il 4 marzo per contenere la diffusione del Coronavirus.
In breve: scuole chiuse ancora fino al 15 marzo; spettacoli di ogni tipo consentiti fino al 3 aprile solo se permettono la distanza di un metro tra i visitatori; manifestazioni sportive possibili solo senza pubblico.
Non oso pensare la ricaduta negativi che avranno gli organizzatori delle manifestazioni. Mi chiedo, con una certa dose di ironico dubbio, perchè non si parli mai di centri commerciali e supermercati vari, dove in certi casi si raggruppano persone in numero decisamente maggiore che a teatro... Evidentemente abbiamo un coronavirus che rispetta il commercio...
Comunque eccovi il testo completo:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli
interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale,
nonché individuare ulteriori misure;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione
dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico
scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;
Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari
regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del
presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli
di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti
eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti
agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero
all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a
quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono
sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono
esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con
l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie,
nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della
difesa;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la
riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del
15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8
gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;
h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione,
le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime
Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni,
successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano,
laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle
curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai
fini delle relative valutazioni;
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione;
n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata
dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro;
o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione
della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga
dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute,
d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento
dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo
supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19,
anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i
protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare
riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
ART. 2
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui
all’allegato 1, lettera d);
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado,
nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni,
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie di cui all’allegato 1;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché
alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative
individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente
decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto,
purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso
il domicilio degli interessati;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle
aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio
2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti
e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i
contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti
la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di
loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente
la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato
e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono
definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i
riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica;
ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero
verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle
centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi
di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni
di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle
misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di
assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre
il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il
soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini
INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per
l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la
data di inizio e fine.
3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da
attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è
indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità
dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e
l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto
dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020,
e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
ART. 3
(Monitoraggio delle misure)
1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione
delle misure previste dal presente decreto da parte delle
amministrazioni competenti.
ART. 4
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data
di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più
restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura
prevista dai predetti articoli 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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