giovedì 12 marzo 2020

Coronavirus. Sospese a Torino le strisce blu e la ZTL centrale dal 13 al 25 marzo. Servizio pubblico regolarmente funzionante e igienizzato

Dal 13 al 25 marzo sono sospese le aree per la sosta a pagamento a raso delimitate con le “strisce blu” e la ZTL Centrale

"Una decisione che abbiamo preso a seguito del nuovo decreto annunciato ieri dal Governo, per favorire coloro che devono garantire i servizi essenziali alla Comunità" - spiega la Sindaca Chiara Appendino via social - "Allo stesso tempo, ricordo che il trasporto pubblico è regolarmente funzionante e, come da prescrizioni, i mezzi vengono trattati quotidianamente con una disinfezione straordinaria".

Continueranno ad essere a pagamento i parcheggi automatizzati a bariera e quelli gestiti da GTT, così come rimane il divieto di transito nella ZTL romana e in quella per i mezzi pubblici.

E' chiaro che la disposizione non deve essere vista come un motivo per spostarsi più agevolmente in città, quanto un atto dovuto nei riguardi di chi, per ragioni lavorative o di prima necessità, si trova costretto ad utilizzare l'automobile.

Resta sempre rigoroso il concetto di #iorestoacasa

INSIEME SIAMO PIU' FORTI. Il mondo dello spettacolo si organizza nel Piemonte Team a supporto del Piemonte

Per fortuna nei maggiori momenti di crisi nascono anche dei movimenti di solidarietà. E quando a muoversi sono personaggi celebri provenienti dallo spettacolo, dalla moda e dallo sport i risultati sono decisamente maggiori. 

Eccomi quindi a parlarvi del cosiddetto Piemonte Team, composto da alcuni dei volti più noti del territorio, uniti nel sostenere, attraverso una raccolta fondi, la campagna di donazione lanciata nelle scorse ore dalla Regione Piemonte

Tra i nomi che finora hanno aderito al “Piemonte team”, che sui social si identifica con l'hashtag #insiemesiamopiùforti: Alessia Ventura, Alessandro Martorana, Cristina Chiabotto, Kristina TI, Edoardo Molinari, Elena Barolo, gli Eugenio in Via di Gioia, Gabriel Garko, Samuel Romano dei Subsonica, Piero Chiambretti e Arturo Brachetti.

Il “Piemonte team” ha avviato, attraverso il sistema del crowdfunding, una raccolta fondi, che trovate a questo link
 
Quello che stiamo vivendo ci fa riflettere. Un momento così complesso e delicato che ha fermato la nostra vita quotidiana. Abbiamo sospeso le nostre attività, ma non basta per risolvere una situazione che diventa di ora in ora più difficile: dobbiamo unire i nostri cuori, per essere più forti. Ed è per questo che abbiamo fatto nascere il Piemonte team, un gruppo di amici che insieme cerca di dare una mano all'Italia partendo dal nostro territorio, il Piemonte. Vogliamo unire le forze come un’unica famiglia per dare vita a un gesto concreto a supporto delle istituzioni, oggi più che mai in prima linea nel fronteggiare un’emergenza che ci tocca tutti. Per questo chiediamo di contribuire con noi a raccogliere più fondi possibili da destinare al sistema sanitario regionale. Perché, davvero, #insiemesiamopiùforti”.

Le donazioni raccolte dagli artisti che stanno collaborando anche a titolo personale, verranno trasferite sul conto corrente ufficiale della Regione Piemonte: "REGIONE PIEMONTE-Sostegno emergenza Coronavirus" al numero iban intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group - IT 29 H 02008 01152 000100689275. Tutti gli acquisti saranno rendicontati in maniera trasparente.



Contro il coronavirus un patto per il Piemonte. Il presidente Alberto Cirio: il mondo produttivo e quello delle istituzioni uniti per superare l'emergenza sanitaria


Il nuovo decreto coronavirus firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte è stato accolto con una certa soddisfazione dalla Regione Piemonte, che da giorni si era espressa in favore dell'applicazione di leggi più restrittive per contenere il diffondersi del contagio. Poche ore prima il presidente Alberto Cirio aveva trasmesso al Governo una proposta di azioni da mettere in atto in tutto il Paese, dopo aver  riunito in videoconferenza i rappresentanti piemontesi delle categorie economiche e dei lavoratori, i  sindaci dei comuni capoluogo, i presidenti delle  Province e l’ Anci, al fine di valutare e condividere le misure necessarie a contrastare in modo decisivo il coronavirus.

"Ringraziamo il Governo per aver ascoltato la nostra profonda preoccupazione e per aver accolto la proposta di misure più rigide e severe, così come chiesto anche dalla nostra Regione" - ha commentato Alberto Cirio - "Il Piemonte farà la sua parte, insieme al resto d’Italia. Ma di fronte a un sacrificio così grande, adesso serve da parte di tutte le istituzioni, italiane ed europee, un sostegno economico immediato e altrettanto grande".
 
Ne è nato un grande patto che unisce tutti, l’intero mondo produttivo e quello delle istituzioni con un solo obiettivo comune: superare l’emergenza e far riparte al più presto il Piemonte.
 




"Oggi di fronte a una delle situazioni più difficili mai affrontate nasce un grande patto per il nostro Piemonte, condiviso con tutto il mondo produttivo ed economico e con gli enti locali" - continua il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - "La preoccupazione per l’evoluzione del contagio è comune e, nel timore che le misure messe in atto finora non siano sufficienti, dopo esserci confrontati con la Lombardia abbiamo voluto proporre al Governo una serie di misure per il Paese, condivise anche dal Comitato scientifico della nostra Unità di Crisi regionale. Un lavoro corale e di grande collaborazione che ci ha permesso di proporre azioni forti, ma equilibrate. Oggi per vincere il coronavirus abbiamo bisogno di rallentare il cuore economico del nostro territorio, senza però fermarlo. Ringrazio il grande senso responsabilità di tutti, dal piccolo commerciante e artigiano ai grandi imprenditori, ai lavoratori. Tutti disposti a fare la loro parte per superare questo momento difficile. Un atteggiamento coraggioso e di grande serierà che dovrà essere immediatamente riconosciuto e premiato dall’Italia e dall’Europa".

 

Coronavirus. Conte: chiusura attività commerciali in tutta Italia fino al 25 marzo. Tutto il Decreto firmato dal Premier e il modulo per l'autocertificazione scaricabile

Dopo l'annuncio pubblicato su Facebook ieri sera dal premier Giuseppe Conte, ora è arrivato il decreto che chiude le attività commerciali in tutta Italia dal 12 al 25 marzo 2020. 

"Ora è venuto il momento di compiere un passo in più: quello più importante" - aveva spiegato il presidente del Consiglio dei Ministri nel video - "L’Italia rimarrà un’unica zona protetta, ma è arrivato il momento di chiudere le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi che vendono generi alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ognuno di voi, ha bisogno di sessanta milioni di piccoli grandi sacrifici. Ognuno di noi ha bisogno dell’altro".

Per quanto riguarda le attività produttive, Conte ha specificato che resteranno  chiusi i reparti aziendali non indispensabili alla produzione, ma le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio.Ovviamente è bene incentivare il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. 

Resta garantito il servizio pubblico, come i trasposti, ma è necessario limitare gli spostamenti a motivi di salute o necessità.

"Sto per nominare un commissario delegato – ha proseguito Conte – per potenziare la risposta delle strutture sanitarie. Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Ho deciso di nominare il Dott. Domenico Arcuri".

Conte ha anche puntualizzato che i risultati di tali provvedimenti verranno valutati tra due settimane e che nessuno deve preoccuparsi di accaparrarsi il cibo, perchè i negozi di alimentari saranno sempre ben forniti di merce.  «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Insieme ce la faremo».

Eccovi il testo completo del decreto, compresi gli allegati:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché 
sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5.  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 11 marzo 2020
                      
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IL MINISTRO DELLA SALUTE


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Allegato 1 (attività permesse)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse