Dopo l'annuncio pubblicato su Facebook
ieri sera dal premier Giuseppe Conte, ora è arrivato il decreto che
chiude le attività commerciali in tutta Italia dal 12 al 25 marzo
2020.
"Ora è venuto il momento di
compiere un passo in più: quello più importante" - aveva
spiegato il presidente del Consiglio dei Ministri nel video -
"L’Italia rimarrà un’unica zona protetta, ma è arrivato il
momento di chiudere le attività commerciali di vendita al
dettaglio, ad eccezione dei negozi che vendono generi alimentari,
di prima necessità, farmacie e parafarmacie. Il Paese ha bisogno
della responsabilità di ognuno di voi, ha bisogno di sessanta
milioni di piccoli grandi sacrifici. Ognuno di noi ha bisogno
dell’altro".
Per quanto
riguarda le attività produttive, Conte ha specificato che
resteranno chiusi i reparti aziendali non indispensabili alla
produzione, ma le industrie e fabbriche potranno continuare a
svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano
misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio.Ovviamente è
bene incentivare il più possibile il lavoro agile, le ferie e i
permessi.
Resta
garantito il servizio pubblico, come i trasposti, ma è necessario
limitare gli spostamenti a motivi di salute o necessità.
"Sto per nominare un commissario delegato – ha proseguito Conte – per potenziare la risposta delle strutture sanitarie. Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Ho deciso di nominare il Dott. Domenico Arcuri".
Conte ha anche puntualizzato che i risultati di tali provvedimenti verranno valutati tra due settimane e che nessuno deve preoccuparsi di accaparrarsi il cibo, perchè i negozi di alimentari saranno sempre ben forniti di merce. «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Insieme ce la faremo».
"Sto per nominare un commissario delegato – ha proseguito Conte – per potenziare la risposta delle strutture sanitarie. Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Ho deciso di nominare il Dott. Domenico Arcuri".
Conte ha anche puntualizzato che i risultati di tali provvedimenti verranno valutati tra due settimane e che nessuno deve preoccuparsi di accaparrarsi il cibo, perchè i negozi di alimentari saranno sempre ben forniti di merce. «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Insieme ce la faremo».
Eccovi il testo completo del decreto,
compresi gli allegati:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione
mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare,
sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni
sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a
garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi
elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute,
sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del
lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e
per gli affari regionali e le autonomie, nonché
sentito il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero
territorio nazionale, le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto
producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino
al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle
disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove
incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto
si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Roma, 11 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi
per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli
tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse


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